Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure   urgenti   per   il    rafforzamento    del    coordinamento,
  l'aggiornamento  tecnologico  e  l'accrescimento  della   capacita'
  operativa nelle azioni di previsione, prevenzione  e  lotta  attiva
  contro  gli  incendi  boschivi   ((nonche'   per   promuovere   gli
  investimenti di messa in sicurezza del territorio)) 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede,  con  cadenza   triennale,   alla
ricognizione e valutazione: 
    a) delle tecnologie, anche satellitari,  idonee  all'integrazione
dei sistemi previsionali, nonche'  di  sorveglianza,  monitoraggio  e
rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per
il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il  bollettino
di suscettivita'  all'innesco  degli  incendi  boschivi  emanato  dal
Dipartimento, alla revisione della cui  disciplina  si  provvede  con
apposita  direttiva  da  adottare  ai  sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 15 del ((codice della protezione civile,  di  cui  al))
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e  sulla  cui  base  il
Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione  del  dispiegamento
dei mezzi aerei della flotta statale, con facolta' per le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il  Corpo  Nazionale
dei Vigili del Fuoco e per il Comando unita' forestali, ambientali  e
agroalimentari   dell'Arma   dei   Carabinieri   di   rimodulare   il
dispiegamento preventivo dei propri mezzi  e  delle  proprie  squadre
terrestri; 
    b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala  ((fissa
e rotante e del  connesso  impiego  di  mezzi  aerei))  a  pilotaggio
remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacita' di
concorso statale alle attivita' di previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile
strategia comune dell'Unione europea; 
  ((b-bis)  delle  esigenze  di  potenziamento  delle  strutture   di
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi  incluse  misure  di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne  l'adeguato
funzionamento,  strettamente   connesse   al   consolidamento   delle
attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva  contro
gli  incendi  boschivi,  ivi  comprese  le   strutture   direttamente
correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste
di decollo e  atterraggio,  impianti  idrici  incluse  le  vasche  di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure  di  prevenzione  degli
incendi previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della 1° agosto 2011, n. 151;)) 
    c) delle esigenze di potenziamento  ((delle  flotte  aeree  delle
regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di  mezzi  terrestri,
attrezzature,   strumentazioni   e    dispositivi    di    protezione
individuale,)) ai  fini  del  consolidamento  e  rafforzamento  della
capacita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi  da  parte  del
Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  delle  Regioni  ((e  delle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano))  e  del  volontariato
organizzato  di  protezione  civile  qualificato  per   le   predette
attivita' di lotta attiva; 
    d) delle esigenze di  formazione  del  personale  addetto  ((alle
attivita' contro gli incendi boschivi, comprese le attivita' di messa
in salvo degli animali coinvolti)). 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione  e  valutazione  di
cui al comma 1 avvalendosi di un  Comitato  tecnico,  costituito  con
decreto del Capo del Dipartimento medesimo,  del  quale  fanno  parte
qualificati  rappresentanti  dei  ((Ministeri   dell'interno,   della
difesa,  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,
dell'economia e delle finanze,  della  transizione  ecologica,  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  della  cultura,  del
Dipartimento per la trasformazione digitale e  del  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, della struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri)) che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma
1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo  Nazionale
dei Vigili del Fuoco, del  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle  Regioni  e  Province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  dei  Comuni  designati  dalla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
comma 1,  il  Comitato  tecnico  puo'  avvalersi((,  in  qualita'  di
esperti, ai quali non  spettano  compensi,  indennita'  o  emolumenti
comunque  denominati,))  anche  dei  rappresentanti  dei  centri   di
competenza di cui all'articolo 21 del ((codice di  cui  al))  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze  utili
alle predette attivita'  ((,  delle  associazioni  con  finalita'  di
protezione  degli  animali  che  hanno  sottoscritto  un   protocollo
d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile,  del  Sistema
nazionale a rete  per  la  protezione  dell'ambiente,  del  Consiglio
dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei  dottori  forestali,
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit
impegnati nell'attivita' di protezione civile e antincendio  boschivo
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto  dal
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  delle
organizzazioni  di  rappresentanza  delle  imprese   agricole)).   La
partecipazione  al  Comitato  tecnico  e'  assicurata   dai   diversi
componenti designati nell'ambito dei  propri  compiti  istituzionali,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Ai  componenti
del Comitato  tecnico  non  sono  corrisposti  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, ((per il  Sud))  e  la  coesione  territoriale,
della transizione ecologica, ((dell'universita'  e  della  ricerca,))
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' approvato il Piano nazionale  di  coordinamento  per
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi,  di  seguito  Piano  nazionale,  redatto
sulla base degli esiti della ricognizione e  valutazione  di  cui  ai
commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano ((nazionale))  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  umane  e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Il Piano nazionale  ha  validita'  triennale  e
puo'  essere  aggiornato  annualmente  a  seguito   delle   eventuali
modifiche ai  relativi  stanziamenti.  Il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento
dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21  novembre
2000,  n.  353,  nonche'  dei  connessi   adempimenti   dei   Comuni.
((Nell'ambito  delle  risorse  stanziate  il  Piano  nazionale   puo'
prevedere altresi' la destinazione di somme al fine di finanziare  un
sistema di incentivi premiali proporzionali ai  risultati  conseguiti
da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto  rischio
individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,
lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia  accertata  una
diminuzione significativa delle aree percorse da incendi)). 
  4. In fase di prima applicazione, ai  fini  dell'adozione  ((di  un
primo Piano nazionale previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il 10 ottobre 2021)) il Dipartimento  della  protezione  civile
della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   provvede   alla
ricognizione delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1  e,  per
l'attivita' prevista dal  comma  2,  si  avvale  del  Tavolo  tecnico
interistituzionale  per  il  monitoraggio  del  settore   antincendio
boschivo e la proposizione  di  soluzioni  operative  costituito  con
decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  10
aprile 2018, integrandolo,  ove  necessario,  con  ulteriori  esperti
segnalati dalle  Amministrazioni  centrali  componenti  del  Comitato
tecnico.  La  partecipazione  al  Tavolo  tecnico  interistituzionale
avviene senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Agli
esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  ((4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma  3,  con
direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base  della
proposta tecnica  condivisa  tra  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  il  Ministero
dell'interno allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  di  risposta
operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva  contro  gli  incendi
boschivi a livello  nazionale,  sono  emanati  indirizzi  e  definite
procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema  aereo  di
vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare  l'integrazione  nel
dispositivo operativo  nazionale  degli  aeroporti  nazionali,  delle
aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva
tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione  effettuata  ai
sensi della lettera b-bis) del  comma  1,  anche  in  relazione  alle
procedure autorizzative.)) 
  ((4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei  piani  regionali
per la programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e
lotta attiva contro gli incendi boschivi ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000,  n.  353,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali,  allo
scopo  di  integrare  nei  rispettivi   dispositivi   operativi   gli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla  legge
25  marzo  1985,  n.  106,  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
disponibili  nei  propri  bilanci  e  destinate  alle  attivita'   di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,
attribuendo funzioni di concorso compatibili con  le  esigenze  degli
altri operatori.)) 
  ((4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,
ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle  elisuperfici  e
delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi  le  procedure  di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle  norme  dell'Unione  europea  e  della  normativa  in   materia
ambientale  e  paesaggistica,  misure   di   semplificazione,   anche
derogatorie  ove  applicabili,  delle  autorizzazioni  relative  alle
strutture direttamente connesse, quali  distributori  di  carburanti,
hangar  e  officine,  piste  di  decollo  e  atterraggio   esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste,  nonche'  impianti
idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.)) 
  ((4-quinquies. Al fine di garantire la  sicurezza  e  l'incolumita'
dei territori, promuovendo investimenti di messa in  sicurezza  delle
aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonche' di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico  degli  edifici,  il
termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' prorogato al  15  febbraio  2022,  limitatamente  ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente,  il  termine  di
cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, e' prorogato al 28 febbraio 2022.))